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Sez. L, Sentenza n. 5753 del 25/05/1995 (Rv. 492441 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Annullamento giudiziale - Potere del datore di lavoro di infliggere altra sanzione più conveniente - Persistenza - Principio della immediatezza - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492441-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

L'annullamento giudiziale del licenziamento disciplinare deve lasciare il potere del datore di lavoro di infliggere, per il medesimo fatto illecito, altra sanzione ritenuta più conveniente, senza che tale potere risulti trasferito all'iniziativa del giudice e senza che il suo ritardato esercizio leda il principio dell'immediatezza della contestazione, risultante dall'art. 7, secondo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)