Sez. L, Sentenza n. 17799 del 07/08/2006 (Rv. 592004 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Illegittimità per sproporzione con la gravità dell'infrazione - Accertamenti giudiziali - Successiva irrogazione di nuova sanzione - Limiti - Proporzionalità di essa - Esame da parte del giudice di merito - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
L'accertamento giudiziale dell'illegittimità di una sanzione disciplinare irrogata al lavoratore, in quanto eccessiva rispetto alla gravità dell'infrazione commessa, non impedisce la successiva applicazione da parte del datore di lavoro, per la stessa infrazione, di un nuovo provvedimento disciplinare di irrogazione di una sanzione meno grave, ma risulta viziata da insufficiente motivazione e contrastante con il precedente giudicato la sentenza di merito che ritenga legittima una sanzione anch'essa espulsiva (nella specie dispensa dal servizio in luogo della destituzione), senza effettuare un giudizio di proporzionalità della nuova sanzione, ancorché la relativa questione non sia stata espressamente sollevata dal lavoratore nell'impugnare il secondo provvedimento.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)