Sez. 5, Sentenza n. 15705 del 13/12/2000 (Rv. 542614 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - RISCHI SU CREDITI | Perdite su crediti verso debitori soggetti a procedure concorsuali in corso al gennaio 1988 - Deducibilità "in ogni caso" ai sensi degli artt. 66 TUIR e 25 d.P.R. n. 42 del 1988 - Crediti già integralmente dedotti in sede fiscale prima del gennaio 1988 - Inclusione - Modalità di deduzione stabilite dall'art. 25 - Rilevanza - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - RISCHI SU CREDITI
In tema di redditi di impresa e con riguardo alla deducibilità delle perdite sui crediti verso debitori soggetti a procedure concorsuali, la disposizione innovativa contenuta nell'art. 66, comma terzo, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, è stata estesa, per effetto dell'art. 25, comma primo, del d.P.R. 4 febbraio 1988 n. 42, ai casi in cui la procedura concorsuale sia in corso alla data dell'inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987. Il medesimo art. 25 ha anche stabilito le modalità di deduzione, prescrivendo un recupero graduale secondo quote costanti. La disposizione risponde all'esigenza di ripartire nel tempo l'impatto sulle entrate erariali della regola più favorevole al contribuente. Essa non può peraltro essere intesa come negativa del diritto alle detrazioni effettuate precedentemente alla sua entrata in vigore perché ciò implicherebbe una radicale ed illogica smentita di quanto previsto nel primo periodo dell'art. 25 in esame sull'estensione al passato del canone della deducibilità "in ogni caso" delle perdite su crediti a seguito del fallimento del debitore (alla condizione sopra ricordata), ed inoltre introdurrebbe un'anomala sanzione a carico di chi abbia già optato per una detrazione integrale (nella specie l'accertamento concerneva il reddito dichiarato ai fini IRPEG e ILOR per l'anno 1986 ed, inoltre, non erano emersi accantonamenti per il "rischio crediti").
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 57, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 71 com. 2, DPR 04/02/1988 num. 88 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)