Sez. L, Sentenza n. 532 del 22/01/1980 (Rv. 403924 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA - MODALITA - ADOZIONE DI CRITERI GIURIDICI E APPLICAZIONE DI ESSI ALLA FATTISPECIE - CONSEGUENZA - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA - MODALITA - ADOZIONE DI CRITERI GIURIDICI E APPLICAZIONE DI ESSI ALLA FATTISPECIE - CONSEGUENZA - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La qualificazione giuridica di un rapporto mediante inquadramento nello schema del rapporto di lavoro subordinato o in quello di lavoro autonomo degli elementi di fatto, ricercati e individuati dal giudice del merito, costituisce un'operazione logica, che involge problemi relativi non soltanto all'adozione degli esatti criteri giuridici da adottare, ma anche alla concreta applicazione di essi alla fattispecie, per modo che costituisce materia di controllo in Sede di legittimita sia per quanto riguarda la correttezza giuridica dei criteri adottati sia per quanto riguarda la riconduzione degli elementi di fatto, ricercati e individuati, in un determinato schema legale. (V 3802/79, mass n 400252; (V 464/79, mass n 396584; (V 425/79, mass n 396542).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)