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Sez. 1, Sentenza n. 3641 del 09/08/1977 (Rv. 387268 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - IN GENERE - PATERNITA NATURALE - PROVA - SOLA DICHIARAZIONE DELLA MADRE O MERA ESISTENZA DI RAPPORTI TRA COSTEI ED IL PRETESO PADRE - INSUFFICIENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387268-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - IN GENERE - PATERNITA NATURALE - PROVA - SOLA DICHIARAZIONE DELLA MADRE O MERA ESISTENZA DI RAPPORTI TRA COSTEI ED IL PRETESO PADRE - INSUFFICIENZA - LIMITI.*

Il nuovo testo dell'art 269, quarto comma, cod civ, con l'escludere che la sola dichiarazione della madre e la mera esistenza dei rapporti tra questa ed il preteso padre all'epoca del concepimento costituiscano prova sufficiente della paternita naturale, non toglie qualsiasi Rilevanza a tali elementi, bensi concreta una diversa formulazione dell'ipotesi della precedente norma, ove si esigeva la notoria convivenza coniugale della madre e del preteso padre. (nella specie, la paternita naturale era stata accertata oltre che sulla base dei comprovati rapporti sessuali intercorsi fra la madre naturale dell'attore ed il preteso padre, anche in base alle ulteriori circostanze che fra i suddetti si era instaurata, all'epoca del concepimento, una convivenza quasi coniugale e che il convenuto aveva cercato indurre la madre dell'attore a pratiche abortive).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)