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Sez. 3, Sentenza n. 84 del 07/01/1980 (Rv. 403456 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA PA (FORO ERARIALE) - DISCIPLINA - VIOLAZIONE - NULLITA - SANATORIA - ESCLUSIONE EX ART 11 DEL RD N 1611 DEL 1933 - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI TALE NORMA - CONSEGUENZE - COSTITUZIONE DELLA PA - EFFICACIA SANANTE - APPLICABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403456-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA PA (FORO ERARIALE) - DISCIPLINA - VIOLAZIONE - NULLITA - SANATORIA - ESCLUSIONE EX ART 11 DEL RD N 1611 DEL 1933 - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI TALE NORMA - CONSEGUENZE - COSTITUZIONE DELLA PA - EFFICACIA SANANTE - APPLICABILITA IN CASSAZIONE.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n 97 dell'8 luglio 1967, con la quale e stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 11, comma terzo, del RD 30 ottobre 1933 n 1611, nella parte in cui esclude la sanatoria della nullita delle notificazioni effettuate alle amministrazioni dello stato in violazione dei precedenti commi dello stesso articolo, la sanatoria deve ritenersi operante, con efficacia ex tunc, qualora la amministrazione convenuta si costituisca in giudizio e, nell'ipotesi di nullita della notifica del ricorso per Cassazione, tale Costituzione puo validamente intervenire anche quando venga effettuata dopo il decorso del termine di cui all'art 370 cod proc civ. (V 444/69; (V 1250/68; (Conf 4143/78, mass n 393764).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)