Sez. L, Sentenza n. 1435 del 22/03/1989 (Rv. 462258 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA P.A. (FORO ERARIALE) - DISCIPLINA - VIOLAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA - ESCLUSIONE EX ART. 11 DEL R.D. N. 1611 DEL 1933 - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI TALE NORMA - CONSEGUENZE - COSTITUZIONE DELLA P.A. - EFFICACIA SANANTE - APPLICABILITÀ IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA P.A. (FORO ERARIALE) - DISCIPLINA - VIOLAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA - ESCLUSIONE EX ART. 11 DEL R.D. N. 1611 DEL 1933 - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI TALE NORMA - CONSEGUENZE - COSTITUZIONE DELLA P.A. - EFFICACIA SANANTE - APPLICABILITÀ IN CASSAZIONE.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 1967 (che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11, terzo comma, del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 nella parte in cui esclude la sanatoria della nullità delle notifiche effettuate alle amministrazioni dello stato in violazione delle precedenti Disposizioni dello stesso articolo), la Costituzione della amministrazione intimata sana, con effetto ex tunc, la nullità della notifica del ricorso per Cassazione, ancorché tale Costituzione avvenga dopo il decorso del termine previsto dall'art. 370 cod. proc. civ.. (V 1721/80, mass n 405332; (Conf 84/80, mass n 403456).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)