Sez. 1, Sentenza n. 4143 del 15/09/1978 (Rv. 393764 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA PA (FORO ERARIALE) - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE ANZICHE PRESSO L'AVVOCATURA GENERALE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA PA (FORO ERARIALE) - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE ANZICHE PRESSO L'AVVOCATURA GENERALE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
La nullita della notificazione ad amministrazione dello stato del ricorso per Cassazione, perche effettuata presso l'Avvocatura distrettuale, nel cui territorio trovasi il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, anziche presso l'Avvocatura generale, come prescritto dall'art 11 del RD 30 ottobre 1933 n 1611, e sanata, oltre che mediante rinnovazione ordinata ed eseguita ai sensi dell'art 291 cod proc civ, per effetto della Costituzione dell'amministrazione medesima, con notifica e deposito del controricorso ed eventuale ricorso incidentale, la quale puo validamente intervenire anche dopo il decorso del termine di cui all'art 370 cod proc civ, fino a che non sia preclusa dall'esecuzione di detta rinnovazione. (V 824/76, mass n 379481; (V 660/74, mass n 368479).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)