Sez. 4, Sentenza n. 36764 del 08/06/2004 Ud. (dep. 17/09/2004) Rv. 229689 - 01
COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN GENERE | Sentenza di incompetenza - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Ragioni.
COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN GENERE
In considerazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, la sentenza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per qualsiasi causa, ordinando la trasmissione degli atti al giudice competente, non è impugnabile ed in particolare non è ricorribile per cassazione. Invero, non essendo previsto alcun mezzo preventivo per regolare la competenza mediante intervento immediato della Suprema Corte, questa potrà essere chiamata a pronunciarsi sulla medesima solo in esito a conflitto. (Fattispecie in tema di sentenza del giudice di pace, che a seguito della modifica dell'art. 186, comma secondo, Cod. Strada, ad opera dell'art. 5 L. 1.8.2003 n.214, che ha ripristinato sia il trattamento sanzionatorio dell'applicazione della pena dell'arresto congiuntamente a quella dell'ammenda, sia la competenza del tribunale, aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale e disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica. La Corte ha anche precisato che siffatto provvedimento non è qualificabile come abnorme, e pertanto non è ricorribile in sede di legittimità per tale profilo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)