Sez. 4, Sentenza n. 46571 del 05/10/2004 Ud. (dep. 01/12/2004) Rv. 230575 - 01
COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN GENERE | Sentenza di incompetenza - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Ragioni.
COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN GENERE
Non è ricorribile per cassazione, la sentenza dichiarativa di incompetenza la quale, invece, può dar luogo soltanto ad un conflitto di giurisdizione o di competenza. (Fattispecie nella quale la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore della Repubblica avverso la sentenza con la quale il giudice di pace aveva dichiarato la propria incompetenza in un processo per il reato di cui all'art. 186 comma secondo cod.strada, ordinando la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)