Sez. 5, Ordinanza n. 3102 del 16/12/2005 Cc. (dep. 25/01/2006) Rv. 233748 - 01
NULLITÀ - ATTI ABNORMI | Giudizio - Dichiarazione di incompetenza per materia - Erronea - Ricorribilità del provvedimento - Esclusione - Atto abnorme - Insussistenza - Conflitto - Possibilità.
NULLITÀ - ATTI ABNORMI
Non è abnorme il provvedimento con il quale il Tribunale, in violazione dell'art. 64 D.Lgs. n. 274 del 2000, si dichiari incompetente per materia, in favore del giudice di pace (In motivazione la Corte ha puntualizzato che la sentenza dichiarativa di incompetenza - la cui natura va riconosciuta anche al provvedimento adottato con la forma della ordinanza - non è soggetta a ricorso per cassazione e non è nemmeno classificabile come atto abnorme in quanto il giudice erroneamente ritenuto incompetente può avvalersi dello strumento del conflitto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 30 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 48, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)