Sez. 2, Sentenza n. 10427 del 20/05/1983 Ud. (dep. 03/12/1983) Rv. 161545 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - AUMENTO ANCHE TEMPORANEO DELL'INQUINAMENTO - NATURA DI REATO FORMALE E DI PERICOLO - ELEMENTO SOGGETTIVO - ESTREMI.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - AUMENTO ANCHE TEMPORANEO DELL'INQUINAMENTO - NATURA DI REATO FORMALE E DI PERICOLO - ELEMENTO SOGGETTIVO - ESTREMI.*
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il reato di aumento anche temporaneo dell'inquinamento è reato formale e di pericolo. Pertanto, per la sua sussistenza non si richiede né un danno in atto, né un particolare atteggiamento dell'elemento soggettivo, essendo sufficiente la cosciente volontà di omettere le misure necessarie ad evitare il detto aumento. (V mass n 154416; (V mass n 150508).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)