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Sez. 3, Sentenza n. 6464 del 07/04/1982 Ud. (dep. 28/06/1982) Rv. 154416 - 01

ACQUE - INQUINAMENTO IDRICO - REATI - ARTT. 21 E 25 LEGGE 319/76 - OBBLIGO DI EVITARE L'AUMENTO TEMPORANEO DELLO INQUINAMENTO - PUNIBILITÀ A TITOLO DI COLPA - POSSIBILITÀ - MATERIALITÀ DEL REATO - PRECISAZIONE - ECOLOGIA.*
Stato
decisa il 1982-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154416-01

ACQUE - INQUINAMENTO IDRICO - REATI - ARTT. 21 E 25 LEGGE 319/76 - OBBLIGO DI EVITARE L'AUMENTO TEMPORANEO DELLO INQUINAMENTO - PUNIBILITÀ A TITOLO DI COLPA - POSSIBILITÀ - MATERIALITÀ DEL REATO - PRECISAZIONE - ECOLOGIA.*

L'Obbligo di evitare l'aumento temporaneo dell'inquinamento derivante da scarichi esistenti - di cui agli artt. 21 e 25 legge n. 319/1976 - è statuito senza riferimento al carattere doloso o colposo del fatto dal quale deriva l'aumento ed alla materialità di tale fatto, che non deve necessariamente consistere nell'incremento della produzione o dell'attività lavorativa determinatrice di maggiori reflui, potendo l'illecito essere configurato per la sola inefficacia temporanea della misura preposta ad evitare l'aumento stesso. (V mass n 150508; (V mass n 152543).*

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)