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Sez. 1, Sentenza n. 1715 del 07/02/2001 (Rv. 543682 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Locazione finanziaria - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Disciplina ex artt. 1458, primo comma, e 1526 cod. civ. - Applicabilità rispettiva - Presupposti.
Stato
decisa il 2001-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543682-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

La risoluzione della locazione finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore non si estende alle prestazioni già eseguite, in base alle previsioni dell'art. 1458, primo comma, cod. civ., in tema di contratti ad esecuzione continuata e periodica, ove si tratti di leasing cosiddetto di godimento; la risoluzione medesima, invece, si sottrae a dette previsioni, e resta soggetta all'applicazione in via analogica delle disposizioni fissate dall'art. 1526 cod. civ. con riguardo alla vendita con riserva di proprietà, ove si tratti di leasing cosiddetto traslativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1526

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)