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Sez. 3, Sentenza n. 4855 del 14/04/2000 (Rv. 535715 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Locazione finanziaria - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Estensione alle prestazioni già eseguite ex art. 1458, primo comma, cod. civ. - Esclusione - Condizione - Leasing di godimento rispetto a beni senza valore residuale alla scadenza e con canone di natura esclusivamente corrispettiva dell'uso - Applicazione analogica dell'art. 1526 cod. civ. - Ammissibilità - Condizione - Leasing traslativo rispetto a beni con valore residuale superiore all'importo convenuto con l'opzione e dietro canone comprensivo di una quota del prezzo del successivo previsto acquisto - Accertamento della volontà negoziale delle parti - Criteri - Opzione - Sufficienza - Esclusione - Inclusione nei canoni periodici del corrispettivo del pagamento parzialmente anticipato del valore del bene al momento della scadenza del contratto, oltre che del corrispettivo del godimento - Necessità - Spettanza del relativo compito al giudice del merito - Insindacabilità dell'accertamento in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2000-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535715-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

La risoluzione della locazione finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore non si estende alle prestazioni già eseguite, in base alle previsioni dell'art. 1458, primo comma, cod. civ., in tema di contratti ad esecuzione continuata e periodica, ove si tratti di leasing cosiddetto di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto, e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi. La risoluzione medesima, invece, si sottrae a dette previsioni, e resta soggetta all'applicazione in via analogica delle delle disposizioni fissate dall'art. 1526 cod. civ. con riguardo alla vendita con riserva di proprietà, ove si tratti di leasing cosiddetto traslativo, pattuito con riferimento a beni atti a conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione, e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto. Non è, pertanto, la sola opzione di per sè indice sicuro della volontà delle parti di porre in essere un leasing traslativo, in quanto essa denota solo che le stesse hanno convenuto che il concedente rimanga vincolato alla propria proposta di vendita, mentre l'utilizzatore è libero di accettarla o meno, e, quindi, non ha espresso alcuna volontà in merito. Ai fini dell'accertamento della volontà delle parti in ordine al tipo di negozio posto in essere, se leasing traslativo o di godimento - accertamento che rientra nei compiti del giudice del merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato - occorre avere riguardo anche al fatto che le parti abbiano, o meno, incluso nei canoni periodici, oltre al corrispettivo del godimento del bene, anche quello del pagamento parzialmente anticipato del valore del bene al momento della scadenza del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1526

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)