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Sez. 3, Sentenza n. 9161 del 24/06/2002 (Rv. 555290 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Locazione finanziaria - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Leasing traslativo - Disciplina dettata dall'art. 1526 cod. civ. per la vendita con riserva di proprietà - Applicabilità - Equo compenso - Nozione.
Stato
decisa il 2002-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555290-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Nel leasing traslativo, al quale si applica la disciplina della vendita con riserva di proprietà, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo, restituita la cosa, ha diritto alla restituzione delle rate riscosse, fatto salvo il diritto del concedente di trattenere un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno. Mentre l'equo compenso comprende la remunerazione del godimento del bene ed il deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità come nuovo ed al logoramento per l'uso, ma non il mancato guadagno da parte del concedente, il risarcimento del danno può derivare da un deterioramento anormale della cosa dovuto all'utilizzatore (nella specie, non si è considerata meritevole di censura la decisione di appello che, facendo corretta applicazione dell'art.1526, ultimo comma, cod. civ., ha ritenuto eccessivo che il concedente trattenesse l'intero monte dei canoni versati, determinando l'equo compenso in misura corrispondente al valore delle utilità ricavate dall'utilizzatore secondo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1526

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)