Sez. T, Ordinanza n. 22303 del 02/08/2025 (Rv. 676210-01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Spese di lite - Pagamento spontaneo da parte dell'Amministrazione - Omissione - Giudizio di ottemperanza - Proponibilità - Difensore antistatario - Legittimazione - Sussistenza - Fondamento. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE
In tema di spese di lite nel processo tributario, se il relativo pagamento non è eseguito spontaneamente dall'Amministrazione, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, e il difensore dichiaratosi antistatario può domandarle in proprio, dal momento che la sua legittimazione a conseguirle trova fondamento nel provvedimento di distrazione delle stesse in suo favore, per effetto del quale s'instaura con la parte soccombente un rapporto giuridico autonomo rispetto a quello che intercorre fra le parti del processo.
Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)