diritto.io

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14082 del 21/05/2021 (Rv. 661314 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Disciplina prevista dall'art. 93 c.p.c. - Distrazione di spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa - Autonomia del rapporto con il soccombente rispetto a quello tra cliente vittorioso e suo procuratore - Conseguenze - Legittimazione del procuratore al recupero di somme ulteriori rispetto a quelle liquidate o di pagamento integrale dei compensi dal cliente.
Stato
decisa il 2021-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661314-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE

In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ex art. 93 c.p.c., si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore, sicchè rimane integra la facoltà di quest'ultimo di rivolgersi al cliente, oltre che per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, anche per l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)