Sez. L, Sentenza n. 551 del 19/01/1995 (Rv. 489742 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Proposta di una diversa interpretazione rispetto a quella censurata - Inammissibilità.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE
In tema di interpretazione del contratto, l'accertamento della volontà dei contraenti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per il caso di inadeguatezza della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione di norme ermeneutiche, la quale deve essere dedotta precisandosi in qual modo il ragionamento del giudice abbia deviato da esse, perché, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dal suddetto giudice e la proposta di una diversa interpretazione costituiscono una censura inammissibile in cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)