Sez. 3, Sentenza n. 861 del 11/02/1989 (Rv. 461874 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - DEDUZIONE DELLA VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI ERMENEUTICA - CONTENUTO - CRITICA DELL'INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO E PROPOSTA DI UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - DEDUZIONE DELLA VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI ERMENEUTICA - CONTENUTO - CRITICA DELL'INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO E PROPOSTA DI UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
In tema di interpretazione del contratto, l'accertamento della volontà dei contraenti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice del merito e censurabile in Sede di legittimità solo per il caso di inadeguatezza della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione delle norme ermeneutiche, la quale deve essere dedotta precisandosi in qual modo il ragionamento del giudice del merito abbia deviato da esse, perché, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dal suddetto giudice e la proposta di una diversa interpretazione costituiscono una censura inammissibile in Cassazione. (Conf 726/83, mass n 425472; (Conf 6021/81, mass n 416803; (Conf 6021/81, mass n 416802).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)