diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2396 del 19/02/2002 (Rv. 552351 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti - Fattispecie in tema di contratto costitutivo di "servitus altius non tollendi".
Stato
decisa il 2002-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552351-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE

L'interpretazione di una dichiarazione negoziale è riservata al giudice del merito, il cui convincimento è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che la clausola con la quale le parti, in sede di divisione, dopo aver proceduto alle rispettive attribuzioni, ponendo in essere reciproche concessioni e limitazioni, avevano convenuto che l'immobile esistente più basso non potesse essere sopraelevato oltre una determinata altezza, pari a quella dell'immobile più alto, comportava che anche l'edificio costruito ex novo in luogo del preesistente immobile dovesse rispettare tale limite di altezza, avendo le parti inteso costituire una servitù di "altius non tollendi", limitativa dello "ius aedificandi" a carico del fondo servente su cui insisteva il manufatto preesistente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)