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Sez. 1, Sentenza n. 4988 del 06/05/1991 (Rv. 472008 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Ordine di distribuzione - Partecipazione dei creditori tardivi | Effetti dell'ammissione tardiva - Decorrenza.
Stato
decisa il 1991-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472008-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Ordine di distribuzione - Partecipazione dei creditori tardivi

In tema di fallimento, ai fini della partecipazione del creditore ammesso tardivamente alla successiva ripartizione dell'attivo (art. 112 legge fall.) gli effetti dell'ammissione tardiva del credito con decreto del giudice delegato non possono decorrere dalla data della domanda di ammissione al passivo ovvero alla data della prima udienza successiva, fissata dal giudice delegato, ma si verificano solo dopo la realizzazione delle condizioni richieste dall'art. 101, terzo comma, legge fall., e cioè quando in mancanza di contestazioni da parte del curatore circa l'ammissione del nuovo credito il giudice delegato lo ritenga fondato, ancorché tali condizioni intervengano con ritardo rispetto alla detta udienza precludendo così la partecipazione del creditore ad un riparto "medio tempore" espletato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 112, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)