Sez. 3, Sentenza n. 3550 del 25/06/1979 (Rv. 399960 - 01)
AZIENDA - AFFITTO - CONCESSIONE IN GODIMENTO DIETRO CORRISPETTIVO DI UN LOCALE DESTINATO AD AUTORIMESSA E DEGLI IMPIANTI ACCESSORI - AFFITTO DI AZIENDA - ESCLUSIONE - LOCAZIONE DI COSE - CONFIGURABILITA.*
AZIENDA - AFFITTO - CONCESSIONE IN GODIMENTO DIETRO CORRISPETTIVO DI UN LOCALE DESTINATO AD AUTORIMESSA E DEGLI IMPIANTI ACCESSORI - AFFITTO DI AZIENDA - ESCLUSIONE - LOCAZIONE DI COSE - CONFIGURABILITA.*
Nell'azienda i beni materiali che la compongono sono coordinati in posizione paritetica, nel senso che sono tutti essenziali per la Costituzione dell'individualita aziendale e, pertanto, non e configurabile l'azienda qualora uno dei beni materiali abbia funzione prevalente e gli altri abbiano una funzione meramente accessoria rispetto ad esso, in quanto in tale ipotesi non esiste una pluralita di beni materiali coordinati, quali elementi pariteticamente essenziali in una individualita che li unifica nella sua struttura. In conseguenza, va qualificata come locazione di cose e non come affitto di azienda la concessione in godimento dietro corrispettivo di un locale destinato al ricovero e alla custodia di autoveicoli e degli impianti accessori. (Conf 3298/77, mass n 387589).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2562
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)