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Sez. 3, Sentenza n. 35454 del 26/05/2010 Ud. (dep. 01/10/2010) Rv. 248480 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Reato associativo - Configurabilità dell'aggravante - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248480-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ

La circostanza aggravante dell'aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61, n. 7 cod. pen.) è incompatibile con il reato di associazione per delinquere, in quanto il requisito del danno patrimoniale è estraneo alla struttura del reato associativo, non derivando dalla mera costituzione di un sodalizio criminoso, ancorché ispirato da motivi di lucro, un danno patrimoniale. (In motivazione la Corte ha precisato che è solo con l'attuazione del programma criminoso che si verifica la lesione di beni giuridici con conseguente prodursi di danni patrimoniali i quali, pertanto, derivano dalla commissione dei reati fine, sicché soltanto in relazione ad essi può ritenersi configurabile l'aggravante in esame).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 7, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)