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Sez. 3, Sentenza n. 12664 del 22/02/2006 Ud. (dep. 11/04/2006) Rv. 234635 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Applicabilità al delitto previsto dall'art. 171 ter L. 22 aprile 1941 n. 633 - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234635-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ

La circostanza attenuante comune prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. è configurabile anche con riferimento al delitto di cui all'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941 n. 633 (abusiva duplicazione, riproduzione, vendita, cessione o noleggio di opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, musicassette, videocassette e simili) qualora ricorrano simultaneamente la condizione del perseguimento (o del conseguimento), da parte dell'autore del reato, di un lucro di speciale tenuità e quella della produzione, a detrimento della P.O., di un evento dannoso o di una situazione di pericolo, entrambi di speciale tenuità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 4, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)