Sez. 3, Sentenza n. 5849 del 13/03/2007 (Rv. 595655 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE | Dichiarazioni false o reticenti dell'assicurato - Annullabilità del contratto - Condizioni - Applicabilità anche al caso di polizza infortuni e di "prima salute" - Sussistenza.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE
In tema di contratto di assicurazione, a fronte di dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato su circostanze relative alla valutazione del rischio, che siano ascrivibili a dolo o colpa grave di quest'ultimo, la norma dell'articolo 1892 cod. civ.. da ritenersi applicabile al caso di polizza infortuni ed anche, come nella specie, di "prima salute" - conferisce all'assicuratore, nel concorso dell'ulteriore requisito della rilevanza delle dichiarazioni sulla formazione del consenso dell'assicuratore medesimo, sia il rimedio della impugnazione del contratto, previa manifestazione di una volontà in tal senso nel termine di decadenza di tre mesi dalla conoscenza di quel comportamento doloso o gravemente colposo, sia la facoltà - qualora l'evento si verifichi prima della scadenza di detto termine trimestrale ed a maggior ragione prima dell'inizio del suo decorso - di rifiutare il pagamento dell'indennizzo eccependo la causa di annullamento del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1892
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)