Sez. 3, Sentenza n. 10292 del 27/07/2001 (Rv. 548572 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE | Disciplina di cui agli artt. 1892 e 1893 cod. civ. - Applicabilità all'assicurazione contro gli infortuni - Sussistenza - Ininfluenza, al detto fine, dell'inquadramento dell'assicurazione contro gli infortuni nell'assicurazione contro i danni o nell'assicurazione sulla vita.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE
La disciplina sulle dichiarazioni inesatte o reticenti prevista dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ., attenendo alle disposizioni generali sull'assicurazione, è applicabile all'assicurazione contro gli infortuni, essendo quindi a tal fine irrilevante stabilire se quest'ultima rientri nell'assicurazione contro i danni ovvero costituisca una forma di assicurazione sulla vita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 1893
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)