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Sez. 3, Sentenza n. 7245 del 29/03/2006 (Rv. 588953 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE | Dichiarazione falsa o reticente - Annullabilità del contratto - Condizioni - Giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o reticenti - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588953-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE

In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento del contratto ex art. 1892 cod. civ., quando si verificano all'atto della conclusione del contratto, simultaneamente, tre condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente; che l'assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave; che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore. Il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulla reticenza del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto se non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e completa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto rilevante ai fini dell'annullamento del contratto di assicurazione la mancata indicazione dell'anomalia congenita rappresentata dall'aorta bicuspide accompagnata da un soffio cardiaco presente fin dall'infanzia, in nesso causale con il complesso morboso presentato dall'assicurato, condizione nota all'assicurato e la cui ignoranza da parte dell'assicuratore era stata determinante del consenso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1892

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)