Sez. L, Sentenza n. 7313 del 20/05/2002 (Rv. 554540 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità - Requisito della incollocazione al lavoro - Incollocabilità per ragioni sanitarie - Prova - Spettanza del relativo onere al richiedente - Certificazione sanitaria riferita a periodo successivo a quello in relazione al quale la prestazione è richiesta - Inidoneità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Ai fini dell'accertamento della sussistenza del diritto all'assegno di invalidità civile, del quale lo stato di incollocazione al lavoro - la cui prova è a carico del soggetto richiedente - rappresenta un elemento costitutivo, deve ritenersi inidonea la dimostrazione, attraverso un certificato medico, della incollocabilità per ragioni sanitarie, concernente un periodo successivo a quello in relazione al quale la prestazione sia stata richiesta.
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)