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Sez. L, Sentenza n. 7313 del 20/05/2002 (Rv. 554540 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità - Requisito della incollocazione al lavoro - Incollocabilità per ragioni sanitarie - Prova - Spettanza del relativo onere al richiedente - Certificazione sanitaria riferita a periodo successivo a quello in relazione al quale la prestazione è richiesta - Inidoneità.
Stato
decisa il 2002-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554540-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Ai fini dell'accertamento della sussistenza del diritto all'assegno di invalidità civile, del quale lo stato di incollocazione al lavoro - la cui prova è a carico del soggetto richiedente - rappresenta un elemento costitutivo, deve ritenersi inidonea la dimostrazione, attraverso un certificato medico, della incollocabilità per ragioni sanitarie, concernente un periodo successivo a quello in relazione al quale la prestazione sia stata richiesta.

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)