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Sez. 3, Sentenza n. 8102 del 06/04/2006 (Rv. 589339 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Termini ad anno e a mese - Riferimento al calendario comune - Criteri.
Stato
decisa il 2006-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589339-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

Per il computo dei termini processuali a mese o ad anno si osserva il calendario comune, facendo riferimento al nome e al numero attribuiti rispettivamente a ciascun mese e giorno; ne consegue che nell'ipotesi in cui il decorso di un termine processuale sia rimasto sospeso nel periodo feriale (1° agosto - 15 settembre di ciascun anno) ed abbia ripreso a decorrere dalla fine di tale periodo - cioè dalla data del 16 settembre -, quest'ultima deve essere computata nel termine stesso senza che possa essere considerata come un "dies a quo".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)