Sez. 5, Sentenza n. 8791 del 10/04/2009 (Rv. 608083 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - PRESENTAZIONE | Dichiarazione IRPEG - Termine di presentazione - Entro un mese dall'approvazione del bilancio - Computo - Art. 155 cod. proc. civ. - Riferimento - Necessità - Fattispecie in tema di dichiarazione IRPEG di Università.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - PRESENTAZIONE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, posto che la presentazione della dichiarazione Irpeg si considera omessa, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, quando sia stata effettuata con ritardo superiore al mese rispetto al termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo per l'approvazione del bilancio o del rendiconto, per determinare la scadenza di detto termine occorre riferirsi al principio espresso dall'art. 155 cod. proc. civ., secondo il quale i termini a mese si computano non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", senza tenere conto del "dies a quo"; ne consegue che la scadenza del termine coincide con lo spirare del giorno di decorrenza dello stesso, non dovendosi tenere conto dell'effettivo numero di giorni intercorrenti, ma solo del numero di mesi calcolati con riferimento al calendario comune. (Principio enunciato dalla S.C. in riferimento alla presentazione della dichiarazione Irpeg da parte di un'Università, per la quale la data di scadenza del termine in questione è stata individuata nel 30 maggio, in applicazione dell'art. 25 del d.P.R. 4 marzo 1985, n. 371, che fissa al 30 del mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario il termine per l'approvazione del bilancio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 com. 2 CORTE COST., DPR 04/03/1985 num. 371 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)