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Sez. L, Sentenza n. 3055 del 20/06/1978 (Rv. 392499 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA - DOMANDE RICONVENZIONALI, ECCEZIONI PROCESSUALI E DI MERITO NON RILEVABILI D'UFFICIO ED INDICAZIONE DEI MEZZI DI PROVA - MANCATA INDICAZIONE NELLA MEMORIA DIFENSIVA - DECADENZA - CONTESTAZIONE DELLA DOMANDA - ESTENSIONE ALLE QUESTIONI RILEVABILI D'UFFICIO - QUESTIONE SULLA RIVALUTAZIONE DEL CREDITO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392499-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA - DOMANDE RICONVENZIONALI, ECCEZIONI PROCESSUALI E DI MERITO NON RILEVABILI D'UFFICIO ED INDICAZIONE DEI MEZZI DI PROVA - MANCATA INDICAZIONE NELLA MEMORIA DIFENSIVA - DECADENZA - CONTESTAZIONE DELLA DOMANDA - ESTENSIONE ALLE QUESTIONI RILEVABILI D'UFFICIO - QUESTIONE SULLA RIVALUTAZIONE DEL CREDITO - INCLUSIONE.*

La sanzione della decadenza prevista dall'art 416 cod proc civ a carico del convenuto colpisce le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonche le indicazioni dei mezzi di prova, non gia le contestazioni dei fatti affermati dall'attore e, in genere, le difese in ordine a questioni su cui il giudice debba provvedere d'ufficio: conseguentemente, la contestazione della domanda riguarda tutto il merito della domanda in ogni sua implicazione e si estende percio anche alla rivalutazione del credito di lavoro, in quanto la condanna al risarcimento del maggior danno da svalutazione e l'effetto immediato e diretto - una volta che ve ne sia stata domanda - dell'accertamento del credito di lavoro, come risulta dal tenore della disposizione contenuta nell'art 429 cod proc civ, secondo cui il giudice che pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per crediti di lavoro "deve" determinare il maggior danno da svalutazione. (nella specie l'INPS convenuto aveva contestato nella memoria di Costituzione il fondamento della domanda senza prendere posizione avverso la domanda di condanna ai maggiori danni da svalutazione monetaria e poi aveva impugnato la sentenza di condanna limitatamente al risarcimento di tali maggiori danni. La suprema Corte, nel ribadire che il gravame dell'INPS non poteva considerarsi una tardiva eccezione, come tale preclusa, ha formulato il principio di diritto contenuto nella massima che precede).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)