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Sez. L, Sentenza n. 5241 del 11/09/1980 (Rv. 409077 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA - DECADENZA PREVISTA DALL'ART 416 COD PROC CIV - AMBITO DI OPERATIVITA.*
Stato
decisa il 1980-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409077-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA - DECADENZA PREVISTA DALL'ART 416 COD PROC CIV - AMBITO DI OPERATIVITA.*

Nel rito del lavoro la decadenza prevista dall'art 416 cod proc civ colpisce le domande riconvenzionali, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e l'indicazione dei mezzi di prova, ma non gia le contestazioni dei fatti affermati dall'attore e, in genere, le difese in ordine a questioni su cui il giudice deve provvedere d'ufficio, tra le quali rientrano quelle aventi ad oggetto la verifica dell'adempimento, da parte dell'attore, dello Onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi dell'Azione. Pertanto, la contestazione generica dei fatti affermati dall'attore non implica ammissione di sussistenza degli stessi e non preclude la possibilita di una successiva specifica contestazione, ma costituisce soltanto violazione di un dovere di lealta processuale sanzionato dagli artt 88 e 92 cod proc civ. (V 510/79, mass n 396626, sulla prima parte; (V 463/79, mass n 396579, sulla prima parte; (V 3055/78, mass n 392499, sulla prima parte; (V 3649/79, mass n 400068, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)