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Sez. L, Sentenza n. 2553 del 28/04/1981 (Rv. 413325 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE - ESCLUSIONE DI UN TESTE IN PRECEDENZA AMMESSO - FACOLTA DEL GIUDICE ISTRUTTORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413325-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE - ESCLUSIONE DI UN TESTE IN PRECEDENZA AMMESSO - FACOLTA DEL GIUDICE ISTRUTTORE - CONDIZIONI.*

Fra i poteri discrezionali del giudice istruttore, intesi al piu sollecito svolgimento del giudizio, deve contemplarsi la facolta di dichiarare chiusa la prova testimoniale, con l'esclusione di un teste in precedenza ammesso, ove ritenga acquisiti sufficienti elementi di convincimento. (Conf 3951/78, mass n 393553; (Conf 3003/77, mass n 386562).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 175, Cod. Proc. Civ. art. 188, Cod. Proc. Civ. art. 245

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)