Sez. L, Sentenza n. 3003 del 06/07/1977 (Rv. 386562 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - INDICAZIONE DELLE PERSONE DA ESAMINARE (LISTA TESTIMONIALE) - RIDUZIONE DELLE LISTE TESTIMONIALI - RINUNZIA ALL'AUDIZIONE - POTERE DEL GIUDICE DEL MERITO - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - INDICAZIONE DELLE PERSONE DA ESAMINARE (LISTA TESTIMONIALE) - RIDUZIONE DELLE LISTE TESTIMONIALI - RINUNZIA ALL'AUDIZIONE - POTERE DEL GIUDICE DEL MERITO - CONDIZIONI.*
Il giudice del merito, oltre al potere di riduzione delle liste testimoniali (art 245 cod proc civ), ha anche, nell'Esercizio della sua funzione moderatrice specifica nel campo probatorio e istruttorio della causa, il potere di valutare ex art 209 cod proc civ, indipendentemente dalle richieste concordi o contrastanti delle parti, la convenienza di procedere all'esame di tutti o di parte dei testi ammessi e, quindi, la facolta di sospendere gli esami e dichiarare chiusa la prova, quando dai risultati raggiunti ravvisi superflua l'ulteriore assunzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 209, Cod. Proc. Civ. art. 245
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)