Sez. 2 - , Ordinanza n. 29584 del 22/10/2021 (Rv. 662706 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A MEZZO POSTA | Ricorso per cassazione - Notifica a mezzo pec - Ricevuta di accettazione generata dopo le ore 21 dell'ultimo giorno - Tempestività - Sussistenza - Fondamento - Scissione degli effetti della notifica per notificante e destinatario.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A MEZZO POSTA
In tema di notifica del ricorso per cassazione a mezzo pec, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 2019, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif., dalla l. n. 221 del 2012, nella parte in cui tale norma prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona, per il notificante, alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta, l'applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione per notificante e destinatario - soluzione che consente la "reductio ad legitimitatem" dell'art. 16 cit. - implica che il termine per impugnare scade allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno, essendo altrimenti impedito al ricorrente di utilizzare appieno il tempo per approntare la propria difesa.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 bis com. 2 lett. B CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)