Sez. 1 - , Ordinanza n. 1383 del 18/01/2022 (Rv. 663623 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazioni telematiche - Regime antecedente all’introduzione dell’art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012 - Applicabilità dell’art. 147 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
In tema di notificazione con modalità telematica, nel regime antecedente all'introduzione dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012, disposta dall'art. 45-bis, comma 2, lett. b), del d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 114 del 2014, non trova applicazione l'art. 147 c.p.c. - secondo cui le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7.00 e dopo le ore 21.00 - trattandosi di disposizione da interpretare, alla luce della sentenza n. 75 del 2019 della Corte cost., in chiave funzionale alla tutela del diritto del riposo del destinatario, diritto che non è attinto dall'effettuazione di una notificazione telematica, con conseguente applicazione della regola generale sui termini per le impugnazioni e fissazione della scadenza alle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 147 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 septies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 bis com. 2 lett. B CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)