Sez. 2, Sentenza n. 6298 del 26/05/1992 (Rv. 477389 - 01)
Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - Competenza | Derogabilità per ragioni di connessione - Sussistenza - Domanda riconvenzionale eccedente la competenza del giudice dell'apposizione - Rimessione al giudice superiore della domanda proposta con il ricorso e della riconvenzionale proposta con l'apposizione - Potere di quest'ultimo di decidere sulla provvisoria esecuzione - Sussistenza.
Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - Competenza
L'art. 645 cod. proc. civ., a norma del quale l'opposizione a decreto ingiuntivo si propone dinnanzi allo ufficio giudiziario che ha emesso il decreto, non stabilisce una regola di competenza funzionale ed inderogabile per il giudizio di opposizione ma opera solo un naturale collegamento tra il procedimento di ingiunzione ed il giudizio di opposizione (nel quale la stessa causa introdotta con il ricorso per ingiunzione prosegue con il rito ordinario) che non esclude l'applicabilità delle norme che regolano la spostamento della competenza per ragioni di connessione; pertanto, il giudice della opposizione a decreto ingiuntivo, che sia competente a conoscere della causa principale (introdotta con il ricorso per ingiunzione) ma non della domanda riconvenzionale proposta con la citazione in opposizione, ben può rimettere entrambe le cause, ai sensi dell'art. 36 cod. proc. civ. al giudice superiore, cui resta affidato il potere di disporre la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto a norma dell'art. 648 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)