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Sez. 2, Sentenza n. 3242 del 27/03/1998 (Rv. 514032 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Opposizione a decreto ingiuntivo - Riconvenzionale proposta dall'opponente - Rimessione di entrambe le cause per incompetenza per valore - Implicita pronuncia di incompetenza sull'opposizione - Configurabilità - Competenza funzionale e inderogabile, anche per connessione, del giudice dell'opposizione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514032-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

Sussistono i presupposti per il regolamento di competenza d'ufficio da parte del giudice al quale sia stata rimessa, unitamente alla riconvenzionale proposta dall'opponente, la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, pur se con il provvedimento di remissione - che ha contenuto e valore di sentenza se è un'ordinanza - il giudice "a quo" ha dichiarato la propria incompetenza per valore, e non per materia o territorio inderogabile, perché tale declaratoria implica una pronuncia di incompetenza anche sulla causa di opposizione, che invece appartiene alla sua competenza funzionale, non derogabile per le ipotesi di connessione (artt. 34, 35, 36, 40)- salva la sospensione, se necessaria, ex. art. 295 cod. proc. civ. della causa di opposizione, in attesa della definizione della riconvenzionale - che perciò deve trattenere presso di se,.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)