Sez. L, Sentenza n. 4560 del 19/05/1990 (Rv. 467282 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - PERDITA O RIDUZIONE - CONDIZIONI - APPLICABILITÀ IN EPOCA ANTERIORE AL D.M. DI DETERMINAZIONE DELLE FASCE ORARIE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - PERDITA O RIDUZIONE - CONDIZIONI - APPLICABILITÀ IN EPOCA ANTERIORE AL D.M. DI DETERMINAZIONE DELLE FASCE ORARIE - ESCLUSIONE.*
Con riguardo a lavoratori assenti dal servizio perché ammalati e non reperiti alla visita di controllo a domicilio, la sanzione della perdita (o riduzione) del trattamento di malattia può essere applicata solo se il lavoratore si sottragga al controllo effettuato secondo le modalità previste dall'art. 5, comma tredicesimo, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito con legge n. 638 del 1983) e, in particolare, nelle fasce orarie determinate dal decreto ministeriale previsto da tale norma. Pertanto, detta sanzione è inapplicabile, prima dell'emissione del citato d.m., in relazione ad assenza del lavoratore nelle fasce orarie previste da un contratto collettivo di lavoro, la quale può dar luogo solo ad eventuali sanzioni disciplinari previste dallo stesso contratto. (V 78/88, Corte cost.; (Conf 1943/90, mass n 465803; (Conf 4158/88, mass n 459236; (Conf 2000/88, mass n 457872).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)