Sez. L, Sentenza n. 2000 del 24/02/1988 (Rv. 457872 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - LAVORATORE ASSENTE DAL DOMICILIO IN SEDE DI VISITA DI CONTROLLO O NON PRESENTATOSI ALLA VISITA SPECIALISTICA COLLEGIALE AMBULATORIALE - PERDITA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - LAVORATORE ASSENTE DAL DOMICILIO IN SEDE DI VISITA DI CONTROLLO O NON PRESENTATOSI ALLA VISITA SPECIALISTICA COLLEGIALE AMBULATORIALE - PERDITA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
La sanzione della perdita del trattamento economico di malattia, prevista dal quattordicesimo comma dell'art. 5 della legge 11 novembre 1983 n. 638 per il lavoratore non trovato al proprio domicilio in Sede di visita di controllo o non presentatosi a visita specialistica collegiale ambulatoriale, è applicabile solo dopo la completa attuazione delle altre Disposizioni della medesima norma relative alle cosiddette fasce orarie di reperibilità ed in particolare alla fissazione delle modalità di tempo e di luogo per l'esecuzione delle visite domiciliari nei confronti del lavoratore ammalato nonché all'individuazione degli organi legittimati al controllo sanitario.*
Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)