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Sez. 2, Sentenza n. 9124 del 30/07/1992 (Rv. 478392 - 01)

Società - Trasformazione - Effetti - In genere | Conseguenze - Mandato "ad litem" rilasciato dalla società nella sua configurazione - Efficacia - Limiti.
Stato
decisa il 1992-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478392-01

Società - Trasformazione - Effetti - In genere

La trasformazione della società, compresa quella di una società di persone in società di capitali, comporta soltanto il mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, ma non la creazione di un nuovo ente che si distingua dal vecchio, si che l'ente trasformato, quand'anche consegua la personalità giuridica di cui prima era sprovvisto, non si estingue per rinascere sotto altra forma, né dà luogo un nuovo centro di imputazione di rapporti giuridici, ma sopravvive alla vicenda modificativa senza soluzione di continuità e senza perdere la identità soggettiva, con l'ulteriore conseguenza che conserva efficacia finché non espressamente o tacitamente revocato il mandato "ad litem" rilasciato dalla società nella sua originaria configurazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2498, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)