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Sez. L, Sentenza n. 17066 del 12/11/2003 (Rv. 568128 - 01)

SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE | Trasformazione di una società di persone in società di capitali - Mutamento soltanto formale dell'organizzazione societaria già esistente - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568128-01

SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE

La trasformazione della società, compresa quella di una società di persone in società di capitali, comporta soltanto il mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, ma non la creazione di un nuovo ente che si distingua dal vecchio, sicché l'ente trasformato, quand'anche consegua la personalità giuridica di cui prima era sprovvisto, non si estingue per rinascere sotto altra forma, né dà luogo a un nuovo centro di imputazione di rapporti giuridici, ma sopravvive alla vicenda modificativa senza soluzione di continuità e senza perdere la identità soggettiva. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da una società in accomandita semplice, trasformatasi "medio tempore" in società a responsabilità limitata, ritenendo che il gravame provenisse da un soggetto non più esistente al momento della sua proposizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2498, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)