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Sez. U, Sentenza n. 10854 del 12/05/2009 (Rv. 608152 - 01)

ACQUE - OPERE IDRAULICHE, DI BONIFICA E DERIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE - DANNI | Erogazione di finanziamento pubblico per la costruzione di un nuovo acquedotto - Preesistente concessione di derivazione sulla medesima acqua - Sottensione - Responsabilità conseguente al finanziamento - Esclusione - Responsabilità per l'utilizzazione dell'opera - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608152-01

ACQUE - OPERE IDRAULICHE, DI BONIFICA E DERIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE - DANNI

Qualora venga erogato un finanziamento pubblico per la costruzione di un nuovo acquedotto alimentato con la stessa acqua concessa in precedenza ad altro soggetto, il fatto costitutivo della sottensione di acqua pubblica "sine titulo" - e, conseguentemente, della relativa obbligazione risarcitoria - non può identificarsi nel finanziamento dell'opera e nella sua costruzione, bensì nella concreta utilizzazione della medesima in assenza di una concessione di derivazione. (Nella specie, le S.U. hanno confermato la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche la quale - in un giudizio risarcitorio intrapreso dall'Enel per il risarcimento dei danni conseguenti all'illegittima sottensione di acque - aveva ritenuto che non si potesse individuare alcuna responsabilità in capo al Ministero per le infrastrutture ed alla disciolta Agensud, poiché essi si erano limitati a finanziare la costruzione dell'acquedotto alla cui utilizzazione, in assenza di concessione, era conseguita l'illegittima sottensione di acque già concesse all'Enel).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 45, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 46, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 47, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)