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Sez. U, Sentenza n. 1038 del 08/09/2000 (Rv. 540044 - 01)

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - MODIFICAZIONI E VARIAZIONI: INDENNITÀ | Titolare di utenza di acque pubbliche concessionario di un'"importante" utilizzazione d'acqua - Incompatibilità con "meno importanti" utilizzazioni legittimamente concesse - Obbligo di corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 45, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - Presupposti.
Stato
decisa il 2000-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540044-01

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - MODIFICAZIONI E VARIAZIONI: INDENNITÀ

Perché il titolare di utenza di acque pubbliche, concessionario di un'"importante" utilizzazione d'acqua, incompatibile tecnicamente con "meno importanti" utilizzazioni legittimamente concesse, sia tenuto alla corresponsione dell'indennizzo di cui all'art. 45, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), in favore dei preesistenti utenti, fornendo loro a propria cura e spese una corrispondente quantità d'acqua, occorre che vi sia un titolare attuale di una concessione "meno importante" da indennizzare; presupposto questo che non sussiste ove la concessione "meno importante" sia stata revocata in ragione dell'operatività di una condizione risolutiva espressa in essa prevista.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 04/12/1933 num. 1775 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)