Sez. 3, Sentenza n. 3926 del 02/12/1974 (Rv. 372483 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER MANCANZA DI ELEMENTO SOGGETTIVO - EFFETTI PRECLUSIVI - IN ORDINE ALL'AZIONE ORDINARIA DI RISARCIMENTO - IRRILEVANZA RISPETTO ALL'AZIONE DI RISARCIMENTO PER DANNI CONSEGUENTI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER MANCANZA DI ELEMENTO SOGGETTIVO - EFFETTI PRECLUSIVI - IN ORDINE ALL'AZIONE ORDINARIA DI RISARCIMENTO - IRRILEVANZA RISPETTO ALL'AZIONE DI RISARCIMENTO PER DANNI CONSEGUENTI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI.*
Ai sensi dell'art 25 cod proc pen, il giudicato penale di assoluzione che abbia escluso o dichiarata dubbia soltanto l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato importa la preclusione della ordinaria Azione civile di risarcimento fondata sull'art 2043 cod civ, ma non anche di quella fondata sull'art 2054 cod civ, giacche quest'ultima norma, ponendo a carico dei conducenti dei veicoli l'Onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non si e limitato ad introdurre una presunzione di colpa, ma ha, altresi, imposto a carico dei medesimi l'Obbligo di un comportamento particolarmente oculato e prudente, estendentesi sino all'estremo limite della diligenza, sicche sussiste una differenza quanto meno quantitativa d'intensita o di livello fra la colpa civile prevista dal citato art 2054 e la colpa penale. (Conf 2048'71, mass n 352704).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)