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Sez. 3, Sentenza n. 4045 del 21/09/1977 (Rv. 387727 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - IN ORDINE ALL'ELEMENTO SOGGETTIVO - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE - AZIONE RISARCITORIA EX ART 2054 COD CIV - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387727-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - IN ORDINE ALL'ELEMENTO SOGGETTIVO - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE - AZIONE RISARCITORIA EX ART 2054 COD CIV - AMMISSIBILITA.*

In tema di danni derivanti dalla circolazione di veicolo, il giudicato penale di assoluzione del conducente per insufficienza di prove, ove fondato su dubbio vertente non sulla sua partecipazione al fatto, ovvero sul nesso di causalita materiale fra il suo comportamento e l'evento lesivo, ma sulla colposita del comportamento medesimo, e, cioe, sull'elemento soggettivo del reato, non e preclusivo dell'Azione risarcitoria, promossa ai sensi dell'art 2054 cod civ. tale norma, infatti, ponendo a carico dei conducenti di veicoli l'Onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, introduce un Obbligo di condotta particolarmente oculata e prudente, fino all'estremo limite della diligenza, e, quindi, una differenza di intensita e livello rispetto alla colpa penale. (Conf 3936/74, mass n 372483; (Conf 107/74, mass n 367662).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)