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Sez. 2, Sentenza n. 26588 del 01/04/2011 Cc. (dep. 07/07/2011) Rv. 250883 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE | Trasmissione di atti e documenti - Forme - Mancata osservanza - Inutilizzabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250883-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

In tema di estradizione, gli atti richiesti all'autorità giudiziaria dello Stato estero interessato all'estradizione sono utilizzabili dalla Corte di appello, una volta che sia verificata l'autenticità formale, quali che siano le forme di trasmissione adottate, salvo che la violazione delle forme usuali di trasmissione sia talmente grave da far escludere ogni certezza in ordine alla provenienza della documentazione, alla sua autenticità o non conformità al vero. (Fattispecie relativa a documentazione richiesta dalla Corte d'appello e ricevuta dal Ministero dell'Interno che la faceva pervenire in cancelleria tramite la Procura Generale e non, come usualmente, attraverso il Ministero della Giustizia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 700

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)