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Sez. 6 - , Sentenza n. 51610 del 13/11/2019 Cc. (dep. 20/12/2019) Rv. 277576 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE | Convenzione europea di estradizione – Formalità di invio della documentazione da parte dello Stato richiedente – Idoneità a garantire la sua conformità agli originali – Necessità – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277576-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

In tema di estradizione per l'estero sulla base della Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'onere di invio degli atti nel termine di quaranta giorni, gravante sullo Stato richiedente, deve ritenersi assolto con qualsiasi modalità che garantisca l'attendibilità e la conformità agli originali dei documenti inoltrati dall'autorità straniera al Ministero della giustizia, quali che siano le forme di trasmissione adottate, salvo che la violazione delle usuali forme di trasmissione sia talmente grave da far escludere ogni certezza in ordine alla provenienza della documentazione o alla sua autenticità. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione con la quale, a fronte del tempestivo invio della documentazione al Ministero della giustizia, era stato ritenuto irrilevante che alla sua materiale consegna avesse provveduto la polizia e non direttamente l'autorità giudiziaria straniera).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 16, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)