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Sez. 2 - , Sentenza n. 33881 del 15/07/2019 Cc. (dep. 25/07/2019) Rv. 278677 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE | Trasmissione di atti e documenti - Forme - Mancata osservanza - Utilizzabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278677-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

In tema di estradizione, gli atti richiesti all'autorità giudiziaria dello Stato estero interessato all'estradizione sono utilizzabili dalla corte di appello, una volta che sia verificata l'autenticità formale, quali che siano le forme di trasmissione adottate, salvo che la violazione delle forme usuali di trasmissione sia talmente grave da far escludere ogni certezza in ordine alla provenienza della documentazione, ovvero alla sua autenticità. (Fattispecie relativa a nota informativa, priva di sottoscrizione autografa del funzionario addetto, trasmessa dal paese richiedente l'estradizione, non interveniente ex art. 702 cod. proc. pen., in risposta ai chiarimenti richiesti dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio, pervenuta via mail da indirizzo in carico al Dipartimento di Giustizia USA ed in seguito trasmessa alla corte di Appello dal Ministero della Giustizia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 697, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 700, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 702, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 16/03/2009 num. 25, Legge 26/05/1984 num. 225 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)